Golf Is Arenas: storia clamorosa ( e dimenticata) della condanna europea

a cura di Andrea Atzori

E’ studiata nelle Università, ha visto l’emissione di una sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea, una procedura d’infrazione per violazione del Diritto Comunitario, è durata oltre un decennio e mi ha visto subire processi in Tribunale con varie cause intraprese dai promotori e sostenitori di un insediamento immobiliare, sempre tutte finite per me con un’assoluzione. Ma tanti oggi cercano di far cadere tutto nel dimenticatoio.

Qui potete trovare tutti gli atti integrali della Procedura d’Infrazione il procedimento avviato nei confronti di uno Stato membro dell’Unione Europea, quando la Commissione europea rileva la violazione di una norma europea.

10 GIUGNO 2010: A DIECI ANNI DALLA CONDANNA PER GOVERNO E REGIONE

Il Caso Is Arenas– comuni di Narbolia e San Vero Milis (provincia di Oristano) non è stata una solo una battaglia ambientalista lunghissima, ma anche un simbolo delle difficoltà di applicazione del Diritto Comunitario. Si è conclusa “all’italiana”: insediamento residenziale e campi da golf realizzati e aperti, Italia condannata come Stato membro, per violazione della direttiva Habitat, danni ambientali “archiviati”, ambientalisti assolti da qualsiasi diffamazione o danno. Hanno vinto tutti o forse meglio… abbiamo perso tutti. A dieci anni esatti da una clamorosa sentenza europea: (10 giugno 2010/10 giugno 2020) oggi cosa rimane di concreto di quella vicenda ?

Come è stato possibile realizzare intervento nonostante la sentenza di condanna per Italia per mancato adempimento di una direttiva europea ? Perché quella clamorosa condanna inflitta dal diritto Comunitario è stata successivamente “archiviata” ? Cosa ha portato alla comunità la realizzazione di quel contestatissimo progetto ? L’economia locale è cambiata come era stato così convintamente promesso e sbandierato ?

LA CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NEL 2010

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell’UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell’UE. Ha sede in Lussemburgo

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CA0491

https://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CGE/C.G.E._2010_causa_491.htm

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)-Integrale

10 giugno 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Siti di importanza comunitaria – Regime di protezione – Complesso turistico “Is Arenas”»

Nella causa C‑491/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12.11.08,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia constatare che, in riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas», che interessa gli habitat e le specie presenti nel sito «Is Arenas»,

–        non avendo adottato, prima del 19.7.06, misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21.5.92, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), a salvaguardare il pertinente interesse ecologico che il sito di importanza comunitaria (in prosieguo: il «SIC») proposto «Is Arenas» riveste a livello nazionale, e, in particolare, non avendo vietato un intervento suscettibile di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito e

–        non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui il detto SIC è stato designato,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva «habitat» e, più in particolare, per quanto riguarda la seconda censura, dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.

Contesto normativo

2        L’art. 3, n. 1, della direttiva «habitat» prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), denominata «Natura 2000».

3        L’art. 4 della stessa direttiva prevede un procedimento di classificazione dei siti naturali come ZSC, articolato in più fasi, che deve in particolare consentire la realizzazione di detta rete. In primo luogo, gli Stati membri propongono un elenco di SIC che trasmettono alla Commissione, in secondo luogo, la Commissione adotta un elenco comunitario di SIC basandosi sulle proposte degli Stati membri e, in terzo luogo, i SIC così scelti vengono designati dagli Stati membri come ZSC.

4        L’art. 4, n. 5, della direttiva «habitat» dispone che, non appena un sito è iscritto nell’elenco comunitario dei SIC, adottato dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4 di detta direttiva.

5        L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» prevede:

«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC] il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».

I fatti e il procedimento precontenzioso

6        Il sito sardo «Is Arenas» appartiene alla regione biogeografica mediterranea e si estende per 1 283 ettari nella provincia di Oristano e, precisamente, nei comuni di Cuglieri, di Narbolia e di San Vero Milis.

7        L’interesse ecologico che ha indotto a proporre il sito «Is Arenas» come SIC sta, in particolare, nella presenza dell’habitat naturale prioritario «2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster».

8        Il sito è stato proposto come SIC nel maggio del 1995 ed è stato iscritto nell’elenco dei SIC in seguito all’adozione della decisione della Commissione 19.7.06, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1).

9        Dopo aver preso conoscenza del progetto del complesso turistico e immobiliare previsto, nell’ambito di un «accordo di programma» stipulato nel corso del 1997 tra la società Is Arenas, il Comune di Narbolia e la Regione autonoma della Sardegna, sul sito «Is Arenas» proposto come SIC e consistente nella realizzazione di un campo da golf nonché di un complesso alberghiero e residenziale, la Commissione, il 10.4.00, inviava alla Repubblica italiana una lettera di diffida nella quale faceva valere che questa era venuta meno, in particolare, agli obblighi che ad essa incombevano in forza del combinato disposto dell’art. 10 CE e dell’art. 6 della direttiva «habitat».

10      La Repubblica italiana, con lettere 30 maggio, 8 e 26 giugno, nonché 14 luglio 2000, rispondeva alla lettera di diffida facendo presente che le competenti autorità nazionali avevano sospeso sia le procedure di autorizzazione che i lavori di realizzazione del progetto immobiliare relativo alla costruzione di un villaggio turistico al fine di conformarsi al diritto comunitario.

11      La Commissione ha tuttavia rilevato che la realizzazione del campo da golf, oggetto di due autoriz-zazioni rilasciate nel corso del 1999 dal Comune di Narbolia, era ormai terminata.

12      Tale Comune avrebbe poi proceduto ad una valutazione delle incidenze del progetto del complesso turistico e immobiliare sul sito di cui trattasi, la quale avrebbe dato luogo, nel corso del 2000, ad una decisione favorevole.

13      La Commissione ha considerato che le autorizzazioni e le decisioni menzionate erano incompatibili con l’obbligo di assicurare il mantenimento del sito in uno stato di conservazione favorevole, per cui, il 9.2.01, trasmetteva alla Repubblica italiana un parere motivato in tal senso.

14      Nelle loro risposte, le autorità italiane hanno fatto presente che l’impatto del campo da golf sul sito in questione non era significativo e che l’insieme del progetto del complesso turistico e immobiliare aveva costituito oggetto di una valutazione delle incidenze, conformemente all’art. 6 della direttiva «habitat», che ha dato luogo all’adozione della decisione della Regione autonoma della Sardegna 6.12.02.

15      Ritenendo che siffatta valutazione delle incidenze non fosse stata correttamente effettuata, la Commissione, il 22.12.04, inviava una lettera di diffida complementare, nella quale sosteneva, in particolare, che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano in forza dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva «habitat».

16      La Repubblica italiana rispondeva alla lettera di diffida complementare facendo riferimento all’ipo-tesi di una riduzione della superficie del sito proposto come SIC, al fine di escludere le zone, e in particolare quelle cui si riferisce il progetto del complesso turistico e immobiliare, che non avevano mantenuto caratteristiche conformi alle specifiche disposizioni previste dalla direttiva «habitat».

17      Tenuto conto dei chiarimenti nel frattempo forniti dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, in particolare, l’obbligo di effettuare una valutazione delle incidenze ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva «habitat» non figura tra quelli imposti per la salvaguardia dei SIC che non sono stati ancora iscritti nell’elenco elaborato dalla Commissione, quest’ultima ha ritenuto che le censure sollevate nella lettera di diffida complementare non erano più attuali e che occorreva incaricare un perito indipendente per effettuare una perizia, al fine di valutare in loco le conseguenze della modifica del sito proposto come SIC. Alla luce dei risultati della perizia, la Commissione ha comu-nicato alla Repubblica italiana, con lettera 10.6.05, che la proposta di riduzione della superficie del sito «Is Arenas» non poteva essere accettata.

18      La Commissione, essendo stata informata del fatto che i lavori per la realizzazione del progetto del complesso turistico e immobiliare sulle dune boscose del sito «Is Arenas» erano stati avviati, inviava, il 19.12.05, una nuova lettera di diffida complementare, nella quale sosteneva che i lavori intrapresi rischiavano di ledere l’integrità di detto sito e di compromettere il pertinente interesse ecologico che esso riveste a livello nazionale.

19      Nel corso della riunione tenutasi il 12.10.06 tra i servizi della direzione generale dell’ambiente della Commissione e le autorità italiane, queste ultime hanno fatto presente che un piano di gestione era in corso di elaborazione e che era necessario individuare un idoneo «corridoio ecolo-gico», che assicurasse la continuità degli ecosistemi, e prevedere una riduzione della volumetria degli insediamenti turistici previsti da detto progetto.

20      In mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione ha concluso che i lavori per la realizzazione del progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» continuavano sulla base del proget-to originario in violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva «habitat» e, in particolare, a decor-rere dal 19.7.06, in violazione degli obblighi di cui all’art. 6, n. 2, di tale direttiva. Di conseguenza, il 23.10.07, essa inviava alla Repubblica italiana una nuova lettera di diffida complementare in tal senso. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione inviava successivamente, il 29.2.08, un parere motivato complementare con il quale invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

21      Ritenendo che la Repubblica italiana non si fosse conformata ai suoi obblighi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

 Argomenti delle parti

22      Per quanto riguarda il periodo anteriore al 19.7.06, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elen-co dei siti SIC, la Commissione sostiene che le autorità italiane non solo non hanno proceduto all’adozione delle misure necessarie per proteggere l’interesse ecologico di tale sito, ma hanno autorizzato il varo dei lavori di costruzione del complesso turistico e immobiliare di cui trattasi. Le autorità italiane avrebbero pertanto consentito che fosse leso, con la costruzione di detto comples-so, l’interesse ecologico del sito proposto per integrare la rete comunitaria Natura 2000.

23      Per quanto riguarda il periodo successivo alla data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, la Commissione sostiene che non sono state apportate modifiche al progetto del complesso turistico e immobiliare previsto nel sito «Is Arenas» e che i lavori proseguivano sulla base del pro-getto originario. Pertanto, non sarebbe stata adottata alcuna misura al fine di evitare un significa-tivo degrado degli habitat e perturbazioni sulle specie per le quali detto sito è stato proposto come SIC.

24      Nel controricorso la Repubblica italiana riconosce che le zone di cui aveva previsto l’esclusione dal sito proposto quale SIC presentano un valore intrinseco proprio e contribuiscono, nell’insieme, a mantenere un «corridoio ecologico» tra le differenti zone di pineta. Il mantenimento degli attuali limiti del sito potrebbe contribuire a garantire gli obiettivi di gestione essenziali per la conserva-zione ecologica del SIC «Is Arenas».

25      Lo Stato membro convenuto fa presente che il Ministro per l’Ambiente ha imposto il controllo preventivo della valutazione delle incidenze al fine di garantire che le opere progettate fossero tali da assicurare la continuità degli ecosistemi fra le varie parti del sito.

26      Tale Stato membro rileva che, a seguito del protocollo d’intesa firmato l’8.6.07 tra la società Is Arenas, gli operatori consociati già occupati all’edificazione delle infrastrutture sul sito di cui trattasi e i Comuni di Cuglieri, di Narbolia nonché di San Vero Milis, era già garantito che tutte le prescri-zioni del piano di gestione sarebbero state rispettate.

27      Detto Stato membro precisa che il progetto di complesso turistico e immobiliare sarà quindi modificato di conseguenza.

28      Nella controreplica la Repubblica italiana sostiene che con delibera 28.4.09, n. 20/1, il Consiglio della Regione autonoma della Sardegna ha approvato il piano di gestione provvisoria del SIC «Is Arenas». Peraltro, detto Consiglio avrebbe approvato, con la stessa delibera, il progetto di ampliamento del SIC per una superficie pari a circa 163 ettari a terra, per la protezione dell’habitat dunale, e a circa 3 850 ettari a mare, per la salvaguardia dell’habitat marino. Inoltre, sarebbe stato istituito l’organismo di gestione del SIC, incaricato, in particolare, di controllare la pressione esercitata sugli habitat dunali dal carico antropico e infrastruttuale, subordinando, se del caso, le concessioni edilizie al rispetto, da parte delle società costruttrici, degli adempimenti ambientali. Inoltre, il Consiglio regionale avrebbe deciso di subordinare, in particolare, ogni atto autorizzativo da parte dei comuni al rispetto delle prescrizioni individuate nel piano di gestione.

29      Pertanto, la Repubblica italiana considera di aver soddisfatto gli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» e che, in tali condizioni, sarebbe giustificata la rinuncia agli atti.

 Giudizio della Corte

30      Occorre ricordare che, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali SIC, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat natu-rali prioritari, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale (v. sentenza 13.1.05, causa C‑117/03, Dragaggi e a., Racc. pag. I‑167, punto 30).

31      Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di detti siti, quali, in particolare, interventi che rischiano di ridurre in maniera considerevole la superficie dei siti stessi (v. sentenza 14.9.06, causa C‑244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a., Racc. pag. I‑8445, punto 46).

32      È pacifico che il progetto di complesso turistico e immobiliare di cui trattasi riguarda, in particolare, le zone che, come ricordato al punto 16 della presente sentenza, la Repubblica italiana aveva previsto di togliere dal sito «Is Arenas» proposto come SIC, benché esse garantissero la connessione ecologica tra le due zone di pineta più importanti del sito.

33      Si deve a questo proposito rilevare che, con nota 10.2.06, trasmessa alla Commissione il 15.3.06 dalla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea, la Regione autonoma della Sardegna ha dichiarato di assumere l’impegno di incaricare un esperto di controlla-re la valutazione delle incidenze, già a suo tempo effettuata, con riferimento alle diverse caratteri-stiche presenti nell’ambito del sito al fine di garantire il mantenimento di un «corridoio ecologico» tra le parti estreme della zona, anche in presenza di nuovi edifici.

34      Peraltro, dal progetto di piano di gestione del SIC «Is Arenas», elaborato nel corso del mese di di-cembre del 2006 e trasmesso alla Commissione dalle autorità italiane il 21.5.07, risulta che, al fine di garantire la continuità dei «corridoi ecologici», si rende necessaria una revisione del progetto di complesso turistico e immobiliare di cui trattasi per quanto riguarda l’importanza e la ripartizione della volumetria degli edifici previsti. Infatti, le opere progettate sarebbero tali da comportare un impatto eccessivo sul sistema degli habitat interessati.

35      Orbene, dagli atti della presente causa risulta che i lavori per la realizzazione del progetto di com-plesso turistico e immobiliare «Is Arenas» hanno avuto inizio nel corso del 2005 ed erano sempre in corso alla data dell’iscrizione del sito di cui trattasi nell’elenco dei SIC.

36      Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana non ha adottato, prima della data dell’iscri-zione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, misure di conservazione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva «habitat», a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto riveste a livello nazionale e non ha vietato un intervento suscettibile di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di tale sito. Pertanto, essa è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva «habitat».

37      Per quanto riguarda la situazione successiva all’iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della direttiva «habitat», il regime di protezione delle ZSC previsto all’art. 6, nn. 2-4, di tale direttiva si applica ad un sito non appena quest’ultimo sia stato iscritto, in conformità dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell’elenco dei siti selezionati come SIC, così come adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 di detta direttiva (v. sentenza Dragaggi e a., cit., punto 21).

38      L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» detta l’obbligo generale di adottare opportune misure di protezione, consistenti nell’evitare che si producano deterioramenti degli habitat nonché perturba-zioni delle specie che possono avere conseguenze significative riguardo agli obiettivi della direttiva medesima (v. sentenze 7.9.04, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 38, nonché 4.3.10, causa C‑241/08, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

39      Nella specie, da più elementi di informazione versati agli atti dalla Commissione e non contestati dalla Repubblica italiana risulta che i lavori per la realizzazione del complesso turistico e immobi-liare «Is Arenas» sono proseguiti oltre il termine di due mesi fissato nel parere motivato comple-mentare del 29.2.08.

40      Inoltre, dall’insieme dei pertinenti elementi della presente causa, e in particolare, dalle dichiara-zioni della Repubblica italiana riportate nei punti 19 e 27 della presente sentenza, risulta che i detti lavori sono stati condotti sulla base del progetto di complesso turistico e immobiliare originario, di cui le autorità italiane stesse hanno riconosciuto, come risulta al punto 34 della presente sentenza, che doveva essere riveduto in modo che fosse di per sé ridotto l’impatto negativo sugli habitat naturali del sito protetto.

41      Per quanto riguarda il piano di gestione provvisorio del SIC «Is Arenas», quand’anche si supponga che esso costituisca una misura appropriata con riferimento ai requisiti posti dall’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», è giocoforza constatare che esso è stato approvato dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare. Orbene, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scaden-za del termine fissato nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti succes-sivi intervenuti (v., in particolare, sentenza 11.1.07, causa C‑183/05, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑137, punto 17).

42      Da ciò consegue che la Repubblica italiana non ha adottato, dopo la data di iscrizione del sito proposto nell’elenco dei SIC, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto SIC è stato designato ed è di conseguenza venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».

43      Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva «habitat» non avendo adottato, prima del 19.7.06, misure idonee a proteggere l’interesse ecologico del sito proposto ed è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della medesima direttiva non avendo adottato, dopo il 19.7.06, misure appropriate al fine di evitare il degrado degli habitat naturali per i quali il sito è stato desi-gnato. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto.

44      Si deve quindi constatare che, in riferimento al progetto di complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:

–        non avendo adottato, prima del 19.7.06, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contem-plato dalla direttiva «habitat», a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale SIC riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un inter-vento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e

–        non avendo adottato, dopo il 19.7.06, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto SIC è stato designato,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva «habitat» e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:

–        non avendo adottato, prima del 19.7.06, data di iscrizione del sito Is Arenas nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21.5.92, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e

–        non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

IL SAGGIO DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI, FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Anche la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli si è occupata di Is Arenas.

Tra le conclusioni di questo saggio a pag. 30 si legge:

“… il contemperamento tra salvaguardia del patrimonio ambientale ed esigenze
economiche e sociali, fine ultimo della normativa sia europea che nazionale, è costantemente
disatteso
, rendendo sempre più evanescente la realizzazione di un modello di sviluppo
responsabile e sostenibile”
.

LA MIA PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

Dall’entrata in vigore del trattato di Maastricht, qualsiasi cittadino dell’Unione europea e ogni persona fisica o giuridica che risieda negli Stati membri ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo sotto forma di denuncia o richiesta su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione. Le petizioni sono esaminate dalla commissione per le petizioni del Parlamento, che ne stabilisce la ricevibilità ed è incaricata del loro trattamento.

Nel 1998 ho esercitato il Diritto di Petizione al Parlamento Europeo sul caso Is Arenas https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/peti/ordre_du_jour/2005/04-12/PETI_OJ(2005)04-12_1_IT.pdf

La mia petizione sul caso Is Arenas costituisce una sorta di caso scuola, citata in senso positivo come partecipazione diretta di un cittadino alla vita amministrativa.

Petizione che portò ad una lunga procedura d’infrazione per violazione del diritto comunitario, ad un atto di messo in mora e ad una condanna del Governo Italiano: “Errata applicazione delle direttive comunitarie in materia d’ambiente”, questo il tema evidenziato nel documento a riguardo della mia Petizione.

Insomma mentre qua mi spaccavano la macchina (due distinti atti intimidatori), mi tenevano (invano ) sotto processo per oltre un decennio per cercare di fermare miei articoli, comunicati stampa, di fatto per sperare di tapparmi la bocca, a Bruxelles, al Parlamento Europeo qualcuno parlava bene di me.

IO, IMPUTATO PER UN DECENNIO, SEMPRE ASSOLTO

Da ambientalista e giornalista scomodo, mi sono occupato con interesse e passione di questo caso e ho subito per questo una montagna di causa civili e penali , dalle quale sono sempre stato assolto in Tribunale, con sentenza definitiva. Una vera e propria marea di querele e citazioni che le devo elencare.

DIRITTO COMUNITARIO VIOLATO:

DALLA PROCEDURA D’INFRAZIONE AL PARERE MOTIVATO

Uno dei dei record di questo caso è la sua durata.

La procedura d’infrazione per violazione comunitario è stata aperta nel 2000 n. 4381/2000 e si è conclusa dieci anni dopo con la condanna della Corte di Giustizia Europea, che però poi di fatto non è stata mai applicata, ma “archiviata”..

IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 2001

Preludio della Sentenza della Corte Europea del 10 giugno 2010 è il Parere Motivato della Commissione Europea.

La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell’Unione europea, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo. È composta da delegati, a ciascuno dei quali è richiesta la massima indipendenza decisionale dal governo nazionale che lo ha indicato

Quando la Commissione Europea è ancora del parere che la violazione delle norme dell’Unione già segnalate persista, invia un parere motivato allo Stato membro. Tale parere motivato fissa una scadenza entro la quale lo Stato membro ha il dovere di conformarsi al diritto dell’Unione europea.

In questo caso il Parere Motivato della Commissione Europea, che consta di 17 pagine, è stato emesso nel 2001: il 9 febbraio. Eccolo integralmente.

Dopo ben 7 anni di verifiche sul rispetto del Diritto Comunitario, la Commissione Europea ha fatto ricorso contro lo Stato Membro Italia, per inadempimento alla Corte di Giustizia Europa con la causa C‑491/08..

Il Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, è stato proposto sul caso Is Arenas il 12.11.08 dalla Commissione Europea.

La sentenza di condanna per l’Italia della Corte di Giustizia Europea è arrivata il 10 giugno del 2010.

MA COSA E’ SUCCESSO DAL 2008 AL 2012?

Nonostante la condanna della Corte Europea, le realizzazioni sono continuate e tutto è stato ugualmente portato a termine, come se nulla fosse. Resort, insediamento immobiliare e campo da golf a Is Arenas sono stati realizzati, utilizzati e sono regolarmente aperti da anni.

Camere di lusso, appartamenti, tutto splendido e pronto all’uso. A presentarli sono i siti internet ufficiali che ovviamente si guardano bene dal fare una storia completa di quanto avvenuto in questi decenni, puntando tutto però sul presente: ovvero verde e paesaggio incontaminato.

Per capire perché, occorre mettere a fuoco quanto avvenuto nell’ anno 2012.

2012

La Giunta regionale della Sardegna approva definitivamente (deliberazione n. 14/39 del 4 aprile 2012 + allegato cartografico) un ampliamento a terra e a mare del sito di importanza comunitaria – S.I.C. “Is Arenas” (codice ITB032228), tutelato ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora. Attualmente l’area tutelata complessivamente è di 4.065 ettari (in precedenza era di 1.289 ettari).

Una variazione a terra e a mare per salvare il tutto. Una strada già cominciata nel 2008 dalla Giunta Regionale del Presidente Cappellacci.

ll 27 settembre del 2012, il Collegio dei Commissari UE, dice che può finire così tutto a tarallucci e vino.

Da https://sardegnaeuropa.regione.sardegna.it/documenti/1_334_20151229112928.pdf

Il giorno dopo, il 28 settembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri informa la Regione Sardegna con nota prot. DPE 7164 P A 22.23 .

Dal Sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari Europei )https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/archivio-aggiornamenti-infrazioni-2007-2015/infrazioni-aggiornamento-del-27-settembre-2012/

Proviamo a spiegarlo in parole povere. La Corte Europea condanna l’Italia nel 2010 perché ha fatto realizzare insediamento pur non potendo, la condanna anche economicamente a pagare i danni, perché è inadempiente sulla Direttiva Habitat, ma successivamente la Commissione (nel 2012) archivia la procedura d’infrazione-niente sanzione- perché si è “accontentata dell’aggiustamento” della Regione Sardegna.

INCREDIBILE TENTATIVO CANCELLARE IS ARENAS DAI SIC NEL 2003( PER SFUGGIRE ALLA CONDANNA)

Che il panico delle istituzioni in questa vicenda raggiunse livelli incredibili, è certificato da un atto. Un documento che a rileggerlo oggi appare davvero ridicolo, quanto significativo.

In piena procedura d’infrazione, anno 2003, il Ministero dell’Ambiente, tramite il suo più alto super funzionario richiede formalmente di cancellare Is Arenas dall’elenco Sic della Direttiva Europea. Tentativo fallito e poi ribaltato nel 2012 dalla decisione di estendere l’area Sic pur di archiviare la Condanna della Corte Europea.

Ecco la lettera integrale.

DAL 2012 AL 2016

Tutto risolto dunque ? Dal 2012 ad oggi tutto liscio ? Attività a pieno regime ? Problema occupazione risolto in provincia di Oristano ?

Non esattamente, a giudicare dalla rassegna stampa degli ultimi dieci anni, a quanto riportano i giornali locali.

In particolare si susseguono negli anni i passaggi di proprietà. Ma ecco alcuni link dei media, anno per anno.

RASSEGNA STAMPA 2012-2017

2012

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2012/04/23/news/is-arenas-l-area-sic-dilatata-per-evitare-la-sanzione-dell-ue-1.4411343

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2012/10/03/news/caso-is-arenas-la-ue-archivia-1.5799559

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2012/05/20/news/c-e-un-nuovo-gestore-per-l-hotel-5-stelle-nell-oasi-di-is-arenas-1.4819642

2014

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2014/10/04/news/il-golf-crolla-e-non-va-piu-in-buca-ora-vacilla-la-societa-is-arenas-1.10054552

6 ottobre 2014 La Nuova Sardegna

2015

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2015/05/06/news/allarme-per-is-arenas-golf-ora-si-rischia-la-chiusura-1.11367911

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2015/05/08/news/is-arenas-scade-a-giugno-la-cassa-integrazione-1.11383179

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2015/05/07/news/golf-a-is-arenas-la-lite-dietro-la-serrata-1.11377454

2016

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/villette-nella-pineta-di-is-arenas-ex-presidente-di-confidustria-sarda-condannato-per-falso-h5dmf4yb

2017

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2017/02/11/news/lottizzazione-a-is-arenas-condanne-confermate-1.14862729

Altri link di Rassegna Stampa su https://dossierisarenas.blogspot.com/

Pubblicato il 10 giugno 2020

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